Digitalizzazione, informatizzazione e misure di interesse per il settore agricolo e agrituristico
Mercato | Agricoltura. Digitalizzazione e informatizzazione delle imprese agricole quadruplicata negli ultimi 10 anni (Tempo medio di lettura 3 minuti)
Normativa | Legge di Bilancio 2023. Misure di interesse per il settore agricolo e il comparto agrituristico (Tempo medio di lettura 4 minuti)
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Mercato | Agricoltura. Digitalizzazione e informatizzazione delle imprese agricole quadruplicata negli ultimi 10 anni.
Nel 2020 in Italia, secondo i dati del 7° Censimento generale dell’Agricoltura, il 15,8% delle aziende agricole usa computer o altre attrezzature informatiche o digitali per fini aziendali, una quota oltre quattro volte superiore a quella rilevata con il Censimento del 2010 (3,8%). In dieci anni l’incremento della digitalizzazione ha interessato tutte le regioni italiane, contribuendo a ridurre in parte le disparità regionali. Il numero di aziende agricole digitalizzate è quasi triplicato in media (+193,7%) e quadruplicato in Calabria e Sardegna. La crescita della diffusione di attrezzature informatiche e digitali nelle aziende agricole è stata molto più intensa al Sud (+247,0%), nelle Isole (+241,9%) e nel Nord-est (+205,5%).
La distribuzione territoriale risulta tuttavia ancora squilibrata, penalizzando il Sud (6,7%) e le Isole (10,3%) che soffrono di un forte divario rispetto al Centro (16,1%), al Nordovest (32,9%) e soprattutto al Nord-est (33,5%).
Fonte: Istat – 7° Censimento generale dell’agricoltura, annata agraria 2019-2020
La presenza di computer e/o altre attrezzature informatiche o digitali è molto più diffusa nel caso di aziende che praticano sia attività agricola sia attività zootecnica (26,1%) rispetto alle aziende con solo allevamenti (18,4%) e soprattutto a quelle che svolgono esclusivamente attività agricola (13,1%).
Dal punto di vista dell’utilizzo prevalente dei terreni agricoli, sono le aziende che coltivano prati permanenti e pascoli a essere più informatizzate, con un’incidenza del 22,4%, seguite da quelle con seminativi (17,8%) e con coltivazioni legnose agrarie (12,3%). Le aziende agricole che coltivano prevalentemente orti familiari sono quelle in cui la digitalizzazione è meno diffusa (9,8%).
Fonte: Istat – 7° Censimento generale dell’agricoltura, annata agraria 2019-2020
Considerando la dimensione aziendale in termini di Unità di Lavoro (ULA), la differenziazione tra aziende informatizzate e non è molto evidente sia per le aziende grandi sia per quelle piccole. Per le grandi, il 78,2% sono informatizzate mentre il 21,8 non lo sono, al contrario per le piccole è solamente l’8,8% ad essere informatizzata contro il 91,2.
Nelle aziende medie il gap è inferiore, a sfavore delle aziende che utilizzano attrezzature digitali, pari al 44,7%, rispetto a quelle che non digitalizzate (55,3%).
Fonte: Istat – 7° Censimento generale dell’agricoltura, annata agraria 2019-2020
L’effetto della dimensione si riscontra anche utilizzando la Superficie Agricola Utilizzata
(SAU) come indicatore. La quota delle aziende informatizzate è pari al 50,9% nelle aziende con almeno 50 ettari di SAU. Il divario nella digitalizzazione aumenta fortemente al diminuire della SAU, penalizzando soprattutto le aziende fino a 1 ettaro di cui per le quali l’incidenza delle aziende digitalizzate è pari al 6,1%.
Fonte: Istat – 7° Censimento generale dell’agricoltura, annata agraria 2019-2020
Per le aziende che svolgono anche attività connesse a quelle agricole, l’incidenza della digitalizzazione è pari al 61,7%: tra queste, le più informatizzate sono le aziende agricole che svolgono attività di agriturismo (69,3%), agricoltura sociale (71,5%) e fattoria didattica (76,6%).
In particolare, le aziende più digitalizzate:
In questo senso ricordiamo l’importanza dell’accordo firmato nel 2020 da Coldiretti, Tim e Bonifiche Ferraresi , con l’obiettivo disuperare il digital divide tra città e campagne portando la banda larga nelle aziende e sostenere con nuove soluzioni tecnologiche il grande potenziale di innovazione del settore a beneficio della ripresa economica del Paese, accelerando la transizione digitale dell’agroalimentare Made in Italy.
Normativa | Legge di Bilancio 2023
Misure di interesse per il settore agricolo
La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” (Legge di Bilancio 2023) contiene diverse misure a supporto del settore agricolo e del comparto agrituristico. Tra queste: misure contro il caro energia, disposizioni fiscali di diretto interesse per il settore agricolo, interventi finanziari per il sostegno alle imprese agricole.
Proseguendo la disamina della Legge di Bilancio, in continuità con la precedenti note di gennaio e febbraio (cui si rinvia per le informazioni su: 1) proroga modalità di utilizzo credito di imposta per le spese sostenute per l’acquisto di carburanti utilizzati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022; 2) detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande; 3) aiuti di Stato Covid imprese agrituristiche); 4) esonero contributi previdenziali nuovi giovani imprenditori agricoli; 5) semplificazione disciplina lavoro occasionale in agricoltura per il biennio 2023-2024.
Tra le disposizioni fiscali di diretto interesse per il settore agricolo, si segnalano:
La disposizione in commento conferma anche per il periodo d’imposta 2023 l’esclusione dei redditi dominicali ed agrari dalla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola.
Come è noto, la misura agevolativa in parola è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017 (cfr. articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) per il solo triennio 2017-2019 ed è stata successivamente confermata per il 2020, per il 2021 e per il 2022 (cfr. da ultimo, articolo 1, comma 25, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Soggetti beneficiari della disposizione sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola, titolari di ditta individuale o soci di società semplici. L’esenzione non si applica ai soci delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e delle società a responsabilità limitata anche in caso di opzione per la tassazione catastale (cfr. circolare Agenzia delle entrate 7 aprile 2017, n. 8/E).
La disposizione estende le agevolazioni previste per la “Piccola Proprietà Contadina” anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire,
entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.
Come noto, le agevolazioni in parola consistono nell’applicazione di una tassazione agevolata ai fini delle imposte indirette ai suddetti atti di trasferimento, infatti l’agevolazione consente il versamento dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1 per cento in luogo della tassazione ordinaria.
In attesa di un pronunciamento delle amministrazioni competenti, si ritiene che la norma in ragione del dato testuale della stessa consenta ai destinatari di richiedere le agevolazioni in parola senza dover iscriversi con riserva all’INPS prima di procedere alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento immobiliare., differentemente da quanto avviene ad esempio per gli IAP in itinere (cfr. articolo 1, comma 5-ter del decreto legislativo 99 del 2004) i quali sono tenuti ad iscriversi alla previdenza agricola con riserva per poter accedere alle predette agevolazioni.
Il comma 111, sostituendo l’articolo 9, secondo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973 modifica l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’agevolazione relativa ai trasferimenti di proprietà di fondi rustici situati nei territori montani di cui al comma 1 dell’articolo 9 (Ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del d.P.R. n. 601/1973 i territori montani sono: terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana).
In particolare, dal 1° gennaio 2023, l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e l’esenzione dalle imposte catastale e di bollo si applica in favore (ambito soggettivo):
– dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;
– dei soggetti che, pur non essendo iscritti nella suddetta gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni (tali soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente).
– delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
La suddetta agevolazione si applica ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici (ambito oggettivo) e, non come nella precedente formulazione della norma in
esame, unicamente ai trasferimenti “di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate”.
Tenuto conto che la norma in esame riferisce le agevolazioni in parola ai trasferimenti di proprietà soltanto di fondi rustici e non anche alle relative pertinenze, si evidenzia che qualora nei territori montani i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola intendano acquistare fondi rustici comprensivi di fabbricati rurali non è ad essi preclusa la possibilità di invocare, in alternativa, l’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 194 del 2009 (piccola proprietà contadina) che, come è noto, attiene ai trasferimenti aventi ad oggetto sia terreni che relative pertinenze.
Coldiretti. Sevizio Legislativo e Servizio Tributario e Fiscale.
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