Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 67_E del 20 dicembre 2024. Innovazioni nella disciplina catastale inerente alle strutture ricettive all’aperto
Normativa e mercato | Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 67_E del 20 dicembre 2024. Aggiornamento catastale ai sensi dell’art. 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto)
Tempo di lettura 3 minuti
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67/E del 20 dicembre 2024, ha illustrato le disposizioni legislative di cui all’articolo 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (che ha introdotto innovazioni nella disciplina catastale inerente alle strutture ricettive all’aperto), nonché i conseguenti obblighi dichiarativi in capo ai titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate e le modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.
In via preliminare, si rileva che ai sensi del comma 1 dell’articolo 7-quinquies, a decorre dal 1° gennaio 2025, all’interno delle unità immobiliari che rappresentano strutture ricettive all’aperto, non rivestono rilevanza catastale gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, tra i quali, oltre a roulotte, camper, caravan e simili, sono da annoverare anche le cosiddette “case mobili”. Ai fini della rappresentazione e del censimento catastale delle case mobili, resta ferma la loro rilevanza per il periodo precedente alla data del 1° gennaio 2025. Inoltre, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 7-quinquies, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella stima della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a strutture ricettive all’aperto, il valore di mercato ordinariamente attribuito alle aree attrezzate in modo da essere idonee per ospitare gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione è aumentato dell’85%, mentre quello delle aree non appositamente attrezzate con le stesse funzioni è aumentato del 55%.
Come previsto dal comma 3 dell’articolo 7-quinquies, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 15 giugno 2025, gli intestatari catastali di unità immobiliari destinate a strutture ricettive all’aperto all’interno delle quali sono ubicate una o più delle descritte componenti immobiliari sono tenuti a presentare le necessarie dichiarazioni di aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati, al fine di adeguare gli atti e gli elaborati catastali alle disposizioni del decreto-legge n. 113/2024.
La risoluzione in oggetto fornisce precise indicazioni su come effettuare l’adempimento, prevedendo, tra l’altro, che l’aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto già censite è effettuato mediante la presentazione di appositi atti di aggiornamento geometrico Pre.Geo. (Pretrattamento Geometrico) e dichiarazioni di variazione Do.C.Fa. (Documento Catasto Fabbricati).
Inoltre, la risoluzione spiega come applicare gli incrementi dell’85% e del 55% alle rendite catastali delle aree attrezzate/non attrezzate presenti nelle strutture ricettive interessate dalle nuove disposizioni.
Coldiretti. Area Giuridico Aziendale | Servizio Tributario e fiscale
L’agricampeggio | Quadro di sintesi
Il campeggio è normato dalla Legge Quadro nazionale per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica n. 217 del 17 maggio 1983 e – poi – dalle discipline regionali.
La Legge n.96 del 20 febbraio 2006 “Disciplina dell’agriturismo”, all’art. 2, comma 3 specifica – fra le attività agrituristiche – “dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori”. Attività normata poi a livello regionale e presente in tutti i territori, a eccezione della Valle d’Aosta e della P.A. di Bolzano.
Il fenomeno è cresciuto negli anni a ritmi molto alti, con una flessione tra il 2011 e 2013 dovuta a funzioni di riordino amministrativo da parte degli enti competenti.
Dal 2007 al 2022 l’offerta di agricampeggio, in termini di numero di piazzole di sosta, è più che raddoppiata: + 105% (+ 7.427 in valore assoluto), distribuite in 1.557 aziende autorizzate all’alloggio.
A livello regionale il numero maggiore di piazzole si registra in Sicilia, Toscana, Puglia, Abruzzo e Veneto.
Distribuzione regionale delle piazzole di sosta nelle aziende agrituristiche.