Il 31 gennaio 2025 scade il termine per rinnovare l’abbonamento RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici
Coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458) sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento speciale RAI.
Devono pagare il canone di abbonamento speciale dunque gli esercizi pubblici in genere, e strutture ricettive, comprese le aziende agrituristiche, che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi.
Le modalità di pagamento sono indicate nella sezione Rinnovi .
Nella apposita sezione sono indicate alcune novità, tra cui il VIRTUAL Iban personalizzato, ovvero un Iban che è associato ad ogni singolo cliente, così da facilitare la rendicontazione contabile.
Le aziende agrituristiche, che in genere sonoassimilabili alle strutture ricettive di cui alla categoria D, pagano il canone cd. Speciale. La categoria è indicata sulla comunicazione ricevuta via Pec o lettera dalla Rai (Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali).
Gli importi del canone speciale, invariati rispetto al 2024, sono suddivisi per categorie e consultabili nella sezione dedicata del sito del canone Rai.
Categorie e Tariffe Canoni Speciali 2025
Categoria A: alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento.
Categoria B: alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso.
Categoria C: alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari.
Categoria D: alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici.
Categoria E: strutture ricettive quali alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421.
Le tariffe dei canoni speciale tv sono indicate nella tabella Importi in EURO per NUOVI CANONI SPECIALI in vigore dal 1° gennaio 2025
Deducibilità fiscale del canone speciale
L’importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917. Ai sensi dell’art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, le imprese e le società devono indicare, nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
Note.
Il pagamento dell’abbonamento Rai attraverso la bolletta di consumo dell’energia elettrica vale solo per le famiglie e non per gli esercizi pubblici.
Le strutture ricettive devono comunicare il numero delle camere e il numero degli apparecchi Tv.
Il canone speciale riguarda solo l’indirizzo per il quale e stato stipulato quindi chi detiene più apparecchi utilizzati in sedi diverse deve stipulare un canone per ciascuna sede.
Il canone speciale e strettamente personale e, perciò, in caso di cessione degli apparecchi o di cessazione dell’attività deve esserne data disdetta.
Gli importi da pagare variano in base al tipo di struttura presso cui sono collocati gli apparecchi.
Per chiarimenti ulteriori invitiamo a consultare la sezione FAQ del sito www.canone.rai.it .