Nota informativa 4

Offerta e domanda dell’agriturismo. Sintesi di alcuni tra i principali dati ed evidenze

Mercato | Offerta e domanda dell’agriturismo | Sintesi di alcuni tra i principali dati ed evidenze| Rapporto Rete Rurale Nazionale – Ismea. Edizione 2022 (Tempo medio di lettura 3 minuti)

Normativa | Oleoturismo, linee guida (Tempo medio di lettura 4 minuti)

Gestione | Ambiente | Il valore della biodiversità per l’impresa agricola multifunzionale (Tempo medio di lettura 2 minuti)

Le informazioni di carattere normativo potrebbero subire degli aggiornamenti e modifiche, si raccomanda sempre di utilizzarle facendo riferimento alla sede territoriale competente di Coldiretti.

Le note informative elaborate e inviate da Campagna Amica/Terranostra sono riservate alle aziende agricole, agrituristiche e multifunzionali associate a Coldiretti/Campagna Amica/Terranostra e alle rispettive Federazioni regionali e Sedi provinciali. La riproduzione, anche parziale, deve essere preventivamente autorizzata.

Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti eventuali: terranostra@coldiretti.it

Mercato | Offerta e domanda dell’agriturismo | Sintesi di alcuni tra i principali dati del Rapporto Rete Rurale Nazionale – Ismea. Edizione 2022

Principali dati ed evidenze del Rapporto Agriturismo e multifunzionalità. Scenario e prospettive. Rete Rurale – Ismea, 2022.

Fonte: RRN-Ismea | Rapporto Agriturismo e multifunzionalità. Scenario e prospettive. 2022

Nel 2021, il valore della produzione dell’agriturismo ha raggiunto 1,2 miliardi di euro, crescendo del 44,8% in valore e del 36% in volume, dopo il crollo tra il 2019 e il 2020 del 48,9%.

Rimane ancora da recuperare la perdita di 409 milioni di euro (-26%) rispetto ai 1.571 milioni registrati nel 2019, ma le prime stime per il 2023 sono assolutamente positive, si raggiungeranno i livelli pre-pandemici in alcuni territori saranno superati.

In Italia dal 2010 al 2021 la capacità ricettiva dell’agriturismo è cresciuta di circa 150.000 posti a tavola (+38%), 90.000 posti letto (+43%) e 5.500 piazzole di sosta (+63%). In termini di posti letto la quota detenuta dall’agriturismo sul totale turismo ha raggiunto il 5,7%.

Nelle aree rurali, l’Italia detiene il primato europeo per numero di strutture ricettive extra-alberghiere (66.443 strutture nel 2020 pari al 31,4% del totale UE).

Nel decennio 2010 – 2020 il numero delle aziende agrituristiche è cresciuto in tutte le regioni italiane, aumentando il peso percentuale degli agriturismi:  dal 1,2% al 2,2% a livello nazionale.

La provincia di Bolzano (16,5%) e la Toscana (10,1%) sono le aree del Paese in cui il peso percentuale degli agriturismi. In Liguria, Lazio e Campania l’incidenza degli agriturismi è più che raddoppiata tra il 2010 e il 2020.

I pernottamenti registrano un aumento di 2,8 milioni (+30,6%), superando di poco i 12 milioni, com’era nel 2017, riavvicinandosi più di ogni altro comparto ricettivo ai livelli del 2019:  l’agriturismo – 14% e l’intero settore turistico – 34%.

Il numero degli ospiti supera nuovamente i 3 milioni, + 36,9% rispetto al 2020 e – 19,7% la perdita rispetto al 2019.

La domanda agrituristica cresce trainata dagli stranieri, che con 1,1 milioni di arrivi (+67,6%), hanno generato 5,6 milioni di notti (+58,4%).

Durante la pandemia l’agriturismo è tra le attività che hanno maggiormente aumentato la propria quota di mercato sull’intero settore turistico, passando dal 2,9% del 2019 al 3,8% del 2021 per numero di ospiti e dal 3,2% al 4,2% per numero di notti.

Tra le evidenze principali circa le abitudini degli italiani: 7 italiani su 10 hanno prenotato le vacanze tramite internet nel 2021, di cui oltre due terzi contattando direttamente l’azienda, senza intermediari.

Qui link per scaricare il Rapporto in PDF

Agriturismo e multifunzionalità – Scenario e prospettive – Rapporto 2022 – Agriturismo Italia

Normativa | Oleoturismo

Sintesi del Decreto ministeriale del 26 gennaio 2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 dello scorso 14 febbraio 2022 ed entrato in vigore il 15 febbraio 2022, il decreto dell’allora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, oggi Masaf, del 26 gennaio 2022 che indica le “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica”.

Coerentemente con la definizione di «oleoturismo», sono considerate attività oleoturistiche le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione:

a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell’azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, della storia e della pratica dell’attività olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell’ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l’erogazione di un servizio di ristorazione.

Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività oleoturistica

Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche:

a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l’italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività oleoturistica;

h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall’operatore oleoturistico;

i) personale addetto competente e dotato di un’adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni;

l) l’attività di degustazione dell’olio all’interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;

m) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell’azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni.

L’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività oleoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della regione in cui è svolta l’attività oleoturistica.

Promozione dell’attività oleoturistica

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, con gli enti preposti o abilitati, nonché con le Strade dell’olio e del vino, nei territori dove sono presenti, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi previsti e di assicurare il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Logo

Il decreto prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, possono istituire, con successivo decreto, un logo per l’identificazione dei soggetti esercenti l’attività oleoturistica.

Le attività “oleoturistiche”

Dal 1° gennaio assume le stesse disposizioni dell’enoturismo. Lo prevedono i commi 513 e 514 della Legge di Bilancio per il 2020

L’oleoturismo diventa al pari dell’enoturismo, una attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile. A definire cosa debba intendersi con il termine oleoturismo ci pensa il legislatore precisando che sono tali tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva e che consistono in:

  • visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo;
  • degustazioni e commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti (purché non si tratti di ristorazione in quanto soggetta ad altra disciplina);
  • iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Si tratta cioè di attività finalizzate ad incentivare il turismo dell’olio, esattamente come, con l’introduzione dell’enoturismo, era stato incentivato il turismo del vino.

La disciplina fiscale

Per l’oleoturismo è applicabile la disciplina fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 205/2017 per l’enoturismo, che prevede, ai fini fiscali, un regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile e, a talune condizioni, anche di un regime forfettario dell’Iva.

In particolare, per quanto riguarda le imposte dirette, il regime forfetario comporta la determinazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività. Questo regime è tuttavia precluso alle società di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del Tuir, ovvero ai soggetti Ires (società di capitali).

Ai fini Iva, invece, il regime forfetario consiste nell’applicazione di una percentuale di detrazione pari al 50% dell’Iva applicata sulle operazioni attive. La forfettizzazione dell’Iva sostituisce l’Iva sugli acquisti che, quindi, non è detraibile. Anche in questo caso è prevista una eccezione: il regime ai fini dell’Iva si applica solo ai produttori agricoli che svolgono l’attività nell’ambito di una azienda agricola, silvicola o ittica (ai sensi dell’articolo 295 della Direttiva 2006/112/Ce).

Il regime forfetario di determinazione del reddito e dell’Iva ammessa in detrazione è applicato automaticamente per i soggetti che sono in possesso dei requisiti; tuttavia non è

un regime obbligatorio, essi infatti possono optare per l’applicazione del regime ordinario con una comunicazione nella dichiarazione Iva: l’opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito.

Per poter iniziare l’attività, è necessario inviare al Comune di competenza una segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

I requisiti di qualità

Le norme che introducono l’oleoturismo non prevedono l’emanazione di un decreto attuativo per cui si ritiene debbano applicarsi le norme del decreto 12/03/2019, emanato per l’enoturismo. Tale decreto prevede i requisiti minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività; sono tali, ad esempio:

  • l’apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni;
  • l’utilizzo di strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • l’indicazione dei parcheggi in azienda o vicini;
  • la presenza di personale addetto competente e formato, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio.

Oltre agli standard di qualità previsti dal decreto vanno ovviamente rispettate anche le norme generali di carattere igienico-sanitario.

Per maggiori approfondimenti rivolgersi agli uffici Coldiretti.

Gestione | Ambiente | Il valore della biodiversità per l’impresa agricola multifunzionale

Le aziende multifunzionali sono senza dubbio luoghi vocati alla conservazione della biodiversità naturale (oltre a quella di interesse agronomico). Quale attività agricola, infatti, ha più motivo di battersi per la tutela del paesaggio e della natura se non quella finalizzata all’ospitalità di turisti in cerca di bellezza, all’educazione di bambini, all’inserimento socio-lavorativo e cura di persone svantaggiate?

Uno dei caratteri generali che potremmo identificare relativamente al paesaggio agricolo è l’eterogeneità ambientale che sembrerebbe garantire la sopravvivenza delle specie selvatiche caratteristiche delle aree rurali. Essa si può perseguire assumendo alcuni comportamenti e avviando delle attività gestionali adeguate. L’imprenditore sensibile a questi temi e consapevole della loro importanza per lo sviluppo aziendale potrebbe prendere seriamente in considerazione i seguenti aspetti:

la piantumazione di diverse specie consente il miglioramento del suolo, la sinergia tra piante e attrae diversi insetti utili all’agricoltura. Impedisce altresì la comparsa di infezioni pericolose per la produzione;

il mantenimento, dove presenti, dei lembi naturali residui offre la diversificazione degli ecosistemi. Come per l’agricoltura la diversificazione è un valore perché consente alla vita di esprimersi in tante forme e consente il ripristino dei “servizi ecosistemici” (aria e acqua pulite, suolo fertile ecc.). Quindi spazio a boschetti, aree umide, siepi, prati pascolo ecc.;

il ripristino delle pratiche antiche più rispettose dell’ambiente come pacciamature naturali, sovescio, rotazioni colturali, sinergie, lotta biologica e altre ancora;

l’utilizzo di muretti a secco, siepi e filari d’alberi invece di muri e reti metalliche consente di ricreare microambienti fondamentali per la sopravvivenza di piccoli mammiferi, anfibi, rettili e uccelli oltre che insetti impollinatori;

l’attenzione ai restauri dei vecchi casali o dei silos può permettere la salvaguardia di nidi per uccelli e altri animali fondamentali per la salute dell’ambiente rurale: barbagianni e civette, irundinidi, chirotteri tanto per fare qualche esempio.

la rinuncia all’utilizzo insensato o di erbicidi, antiparassitari e fertilizzanti sostituiti al contrario da un’ottica agro-ecologica che punta al ripristino degli equilibri naturali e delle relazioni preda/predatore così utili per l’agricoltura.

L’agricoltura può essere la risposta a numerose problematiche di carattere ambientale, economico e sociale. Oggi, ambiti, come ad esempio l’Agricoltura Sociale, consentono di dare risposte in termini di servizi alla persona altrimenti non erogati. L’agroecologia consente di produrre buon cibo in modo naturale e sostenibile. L’agriturismo apre la campagna con i suoi tesori ambientali ai visitatori. Le fattorie didattiche insegnano il rispetto della terra. Da quanto detto l’azienda agricola sostenibile, nell’ottica della multifunzionalità, non tiene nascosti i suoi “segreti” ma li condivide con gli organi di ricerca e di formazione e li valorizza economicamente erogando bellezza, salute e relax ai cittadini.

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